Art. 2.

      1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, è sostituita dalla seguente:

      «h) autorità competente: il Ministero della salute, il servizio veterinario della regione o della provincia autonoma, nonché il veterinario ufficiale definito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; per le macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorità competente in materia di applicazione e di controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i rispettivi riti religiosi è la regione o la provincia autonoma».